STATUTO del CIRCOLO NAUTICO VOLANO
Articolo 1. Costituzione - Denominazione – Sede
E' stata costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D.”, più avanti chiamata per brevità Associazione, Associazione “non riconosciuta” e disciplinata dal Codice Civile negli artt.li 36 e seguenti e dalla Legge n.383/2000 e successive modifiche. La denominazione Sociale, può essere integrata con altre espressioni, previa delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione ha la sede sociale a Codigoro (FE) e potrà costituire sezioni distaccate, sedi secondarie, filiali, succursali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede nell’ambito della stessa Provincia e potrà istituire sedi secondarie operative in tutta Italia con semplice delibera e senza dover modificare il presente statuto. L’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie operative, sarà disciplinato da apposito Regolamento senza necessità di integrare il presente statuto. L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei Soci che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Articolo 2. Finalità e attività
Il CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. si pone come finalità sociale la promozione, la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva dilettantistica degli sport nautici a vela, a motore e a remi.
Ogni attività promossa sarà senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, finalizzata alla creazione di un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, apartitico e a carattere volontario.
L’Associazione nasce come unione spontanea di persone che si propongono di incoraggiare e promuove la pratica dell'attività sportiva dilettantistica amatoriale ed agonistica come strumento di sviluppo della personalità e di aggregazione sociale favorendo lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze sportive, ricreative e culturali.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L'Associazione non si pone limiti geografici nella realizzazione delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale.
L’Associazione ponendosi come punto di riferimento, di coordinamento e di servizio comune per la realizzazione delle iniziative preordinate al raggiungimento dei fini istituzionali, potrà quindi svolgere tutte le attività ritenute necessarie tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- avvalersi di istruttori qualificati e certificati dalla Federazione Italiana Vela (F.I.V.) per organizzare la SCUOLA DI VELA e CANOA e tenere corsi per adulti, ragazzi e bambini;
- utilizzare attrezzature, impianti, locali e spazi presenti sul territorio, siano essi di proprietà, in uso o in locazione;
- allestire e adeguare la sede sociale, i locali e le sedi operative al raggiungimento degli scopi sociali e al miglior benessere dei Soci, provvedendo all’acquisto di attrezzature sportive, strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, necessari;
- predisporre servizi e attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero come ad esempio servizi igienici, spogliatoi, punti di ristoro, depositi per attrezzature, segreteria, ormeggi, rimessaggi e alaggi vari delle imbarcazioni dei Soci nelle basi nautiche e nelle sedi operative;
- gestire in proprio e/o per conto terzi banchine, ormeggi, parcheggi nautici;
- sollecitare e favorire la costruzione di centri di avviamento allo sport, di impianti sportivi e ricreativi da gestire direttamente o indirettamente;
- gestire punti di ristoro per i Soci compreso la somministrazione di alimenti e bevande;
- incrementare il diportismo nautico e le escursioni in canoa come mezzo di conoscenza dei valori, delle tradizioni e della realtà attuale nel mondo marinaro, nonché del patrimonio ambientale e naturalistico;
- promuovere e organizzare attività ricreative e del tempo libero, mostre, gite, viaggi, soggiorni, e vacanze per i Soci;
- promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative delle attività sportive;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini (social network, etc.);
- coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, CONI, Distretti Scolastici, ecc.
- promuovere la formazione professionale dei quadri tecnici del Turismo Nautico e del Trekking affiancando ed integrando, quando possibile, ogni iniziativa Statale e Regionale e della CEE che persegua lo stesso scopo.
- esercitare ogni altra attività connessa al turismo nautico, al trekking ed all’escursionismo, all’attività del tempo libero all’aperto ed alla tutela dell’ambiente.
- ricercare e ottenere le migliori facilitazioni e condizioni economiche possibili per gli associati nell’ambito dell’attività istituzionale.
Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, meglio indicate come “accessorie” alle attività istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
Inoltre potrà reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito anche su basi passive. L’Associazione potrà aderire ad enti od organismi nazionali ed internazionali e stipulare con essi accordi di convenzioni purché le finalità istituzionali di quelli non divergano dal presente statuto. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. In caso di particolari necessità l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva o delle Federazioni di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti e/o delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Articolo 3. Sezioni
L’Associazione potrà essere suddivisa in “sezioni” stabilite in base alle varie discipline sportive e/o sezioni del tempo libero e/o culturali. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo del CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. e potrà essere rappresentata da un coordinatore di sezione.
Articolo 4. Soci
Il numero di associati di cui può essere composta l’Associazione è illimitato. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche che si riconoscono nei principi e negli scopi sopra descritti e che desiderino collaborare fattivamente alla loro realizzazione. Dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all’attività, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Associazione, dell’Ente di Promozione Sportiva o della Federazione di appartenenza e dei suoi organi. La qualifica di Socio si intende efficacemente conseguita già all’atto della consegna della domanda scritta corredata dal versamento della quota associativa annuale e sottoposta al Consiglio Direttivo per ratifica il quale ha fino a 30 giorni dalla data della domanda scritta per esprimere un parere negativo. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non accetti una domanda di ammissione a socio, deve esserne data motivazione scritta tramite raccomandata o Pec al richiedente il quale potrà avvalersi del diritto di ricorso all’Assemblea dei Soci entro 20 giorni dalla ricezione della raccomandata/Pec di non accoglimento. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata dall’esercente la patria potestà parentale e corredata dal versamento della quota associativa annuale. L’esercente la patria potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Possono aderire in qualità di Socio altre Associazioni e/o Enti regolarmente costituite, attraverso il loro legale rappresentante a condizione che pratichino attività non in contrasto con quelle della CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. Nel caso di persone giuridiche, la domanda al Consiglio Direttivo della CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. deve essere presentata dal Legale Rappresentante e alla domanda deve essere allegata copia del verbale redatto dal Consiglio Direttivo/Amministrativo riportante l’approvazione dell’adesione e il saldo della quota associativa annuale. Anche in questo caso il Consiglio Direttivo delibererà in merito al riconoscimento dello status di Socio secondo le modalità sopra riportate e in caso di parere negativo, il richiedente può ricorrere al giudizio insindacabile dell’Assemblea dei Soci sempre nei termini sopra riportati. Dette Associazioni Socie, fino a quando sussisterà tale vincolo, parteciperanno alle assemblee della Associazione tramite il loro legale rappresentante e avranno diritto ad un voto.
L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato pertanto se il Socio non presenta le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno, automaticamente rinnoverà la qualifica di Socio e dovrà versare la quota associativa annuale nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Ogni Socio può esercitare un solo voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa e la quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili e non potranno essere in alcun caso rimborsati.
La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione, a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nel Regolamento Sociale, nonché a usufruire dei vantaggi e dei servizi offerti dalla stessa..
I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate sia dallo Statuto che dal Regolamento Sociale, nonché dagli Statuti e Regolamenti degli Organismi / Enti ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.
Ogni Socio che opera in nome dell’Associazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci, è direttamente responsabile delle proprie azioni e ne risponde direttamente e in proprio.
Articolo 5. Doveri e Diritti dei Soci
Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuali appositi regolamenti.
La qualifica di Socio obbliga a:
- difendere il buon nome dell’Associazione e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- osservare le norme/regole dettate sia dallo Statuto che dal Regolamento Sociale, nonché dagli Statuti e Regolamenti degli Organismi / Enti ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.
- versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti, pena l’esclusione dall’Associazione;
- versare i contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo per il godimento di specifici servizi dedicati ai Soci;
La qualifica di socio da diritto a:
- frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e le sedi sociali nelle quali opera l’Associazione, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e nel rispetto delle norme del Regolamento Sociale;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo rispettando le norme contenute nel presente statuto;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni.
Tutti i Soci hanno uguali diritti. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee Sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea Sociale utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di sopra riportati sempre che non si trovi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste dalla legge. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, potrà intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 6 - Recesso, decadenza ed esclusione dei Soci
A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, ma solo dopo aver valutato la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni. La qualifica di Socio efficacemente assunta si perde per recesso, esclusione, radiazione e per causa di morte.
Il recesso si verifica quando il Socio presenta formali dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell’anno sociale in corso, purché presentate entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il Socio viene dichiarato escluso con delibera del Consiglio Direttivo nei suoi confronti per:
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale e/o dei contributi associativi dovuti;
- violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, federali o dell’Ente di promozione sportiva a cui il CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. è affiliato. Il Consiglio Direttivo delibererà sugli atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Socio della contestazione in forma scritta del fatto giustificante l’esclusione, salvo che nel mentre il socio non abbia trasmesso in forma scritta contro deduzioni in merito o risposte sufficienti o giustificative. L'interessato può eventualmente proporre ricorso all’Assemblea Ordinaria dei Soci che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.
- La radiazione viene deliberata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che con la sua condotta arrechi danni gravi, anche morali, e costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci durante la quale dovrà essere convocato il Socio interessato e si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. Il Socio radiato non può più essere riammesso.
I Soci receduti, esclusi o radiati non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. In caso di recesso (dimissioni), esclusione, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale annuale rimane di proprietà dell’Associazione.
Articolo 7 .Organi Sociali e cariche elettive
Gli organi Sociali sono:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
Organi facoltativi che l’Assemblea dei Soci eleggerà qualora lo riterrà necessario:
ü Collegio dei Probiviri
ü Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Articolo 8 .ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni. Ogni Socio ha diritto a un voto. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Soci legittimamente intervenuto all’Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti con voto palese. L’Assemblea nomina il Segretario tra i Soci presenti, il quale si occuperà di redigere il verbale. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, verranno nominati gli Scrutatori (minimo due persone). E’ fatto divieto ai candidati alle cariche elettive di ricoprire la carica di scrutatore. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione agli associati.
Articolo 9. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo nonché della relazione sull’attività svolta, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il rendiconto economico/finanziario preventivo. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo con un minimo di trenta giorni di preavviso mediante affissione della convocazione nella sede sociale e nelle sedi di attività e/o comunicazione diretta agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o fax. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dei Soci. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno sia in prima convocazione che in seconda convocazione con un intervallo di almeno 24 ore. Spetta all’Assemblea Ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei Regolamenti Sociali, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei soci votanti presenti. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione delibera validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei soci con diritto di voto presenti.
Articolo 10. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo con un minimo di trenta di preavviso mediante affissione della convocazione nella sede sociale e nelle sedi di attività e comunicazione diretta agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o fax. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dei Soci. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei soci votanti presenti. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei soci votanti presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello Statuto Sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione (vedi art.20 Scioglimento)
L’Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Potrà aver luogo anche su richiesta scritta e motivata di un decimo degli Associati come previsto dall’Art.20 del C.C., i quali potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione dovrà essere indetta trenta giorni prima dell’adunanza con le solite modalità di comunicazione.
Articolo 11. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci compreso il Presidente, mantenendo il numero dispari.
Nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e saranno rimborsate solamente le spese documentate sostenute per le trasferte autorizzate per l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. E’ vietato ai membri del Consiglio Direttivo ricoprire cariche sociali in altre associazioni/società sportive nell’ambito della stessa disciplina. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere “attività professionale” a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei componenti, senza formalità comunicando l’ordine del giorno a tutti i Consiglieri. E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione e trasparenza. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri e che il numero dei Consiglieri rimasti non sia inferiore alla metà del numero di Consiglieri eletti, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di Consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea dei Soci utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.
Non potrà essere applicato l’esercizio della cooptazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza.
Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Elettiva dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. Il Consiglio Direttivo decade inoltre allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Il componente del consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Articolo 12. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario e la relazione esplicativa da sottoporre all’Assemblea dei Soci nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
- determinare l’importo delle quote Associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- determinare l’importo dei contributi sociali relativi a specifici servizi dedicati ai Soci;
- deliberare e adottare i provvedimenti di ammonizione, di sospensione e di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dei Soci dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità Assembleare che forma l’Associazione e nel rispetto delle finalità previste dal presente statuto;
- Il Presidente e i Consiglieri sono responsabili del buon andamento finanziario dell’Associazione e rispondono in proprio verso terzi, personalmente e solidalmente, per aver utilizzato senza autorizzazione il nome dell’Associazione o aver affrontato spese straordinarie non approvate dall’Assemblea dei Soci. Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Articolo 13. IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta. La durata della sua carica corrisponde a quella del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà ed i principi nei confronti dei terzi; ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità ma preoccupandosi di comunicarne l’ordine del giorno.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato, lo sostituisce il Vice Presidente o altro membro del consiglio designato dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente, assieme al Consiglio Direttivo, è responsabile del buon andamento finanziario dell’Associazione e risponde in proprio verso terzi, personalmente e solidalmente, per aver usato senza autorizzazione il nome dell’Associazione o aver affrontato spese straordinarie non approvate dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale scritto che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione e inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai Soci presso la sede dell’Associazione.
Tutti i componenti delle Sezioni sono tenuti a eseguirne le disposizioni e il Presidente, attraverso i Consiglieri delegati dalle sezioni, ha la responsabilità della condotta disciplinare.
Tra i suoi compiti vi è anche quello di convocare e presiedere con cadenza annuale le riunioni degli atleti e/o dei tecnici, tesserati e maggiorenni, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti e/o del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati potranno esercitare tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva per il costante aggiornamento degli atti.
Articolo 14. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo che viene eletto dall’Assemblea dei Soci con lista a parte qualora se ne presenti la necessità. Si compone di tre membri effettivi che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza e resteranno in carica per la durata dello stesso Consiglio Direttivo. Può candidarsi alla carica di Probiviro il Socio maggiorenne con una anzianità di almeno tre anni alla carica di Socio, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci e agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio tramite verbale scritto nel Libro delle Verbali del Collegio e riportato per conoscenza al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
Articolo 15. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo che viene eletto dall’Assemblea dei Soci con lista a parte qualora se ne presenti la necessità. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio e resteranno in carica per la durata dello stesso Consiglio Direttivo. Possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti:
- il Socio maggiorenne purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse e sia in regola con tutti gli articoli statutari;
- il “NON SOCIO” purché abbia competenza certificata in materia contabile e fiscale.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di verificare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi Libri Sociali, controllare la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili, procedere alle verifiche dei conti di cassa e di banca, esprimere pareri in materia finanziaria e vigilare affinché l’aspetto finanziario dell’Associazione rispetti le norme dello statuto sociale. Sul Libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti devono essere trascritti i verbali delle riunioni sia per le periodiche attività di controllo effettuate che per la relazione di accompagnamento al rendiconto economico finanziario. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea dei Soci e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo.
Articolo 16. DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATI
I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni - per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente la loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi - per causa di morte
La revoca viene deliberata dall’Assemblea degli Associati, sentito il dirigente per la quale è proposta. La revoca del Presidente dell’Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
Le dimissioni, la revoca o la causa di morte degli altri Consiglieri determina la loro sostituzione con le modalità riportate nell’Art.11 del presente Statuto Sociale.
Articolo 17. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati, unitamente alla copia del verbale, agli Enti ai quali l’Associazione è affiliata, agli Istituti bancari di cui l’Associazione è cliente ed a tutti i soggetti con cui l’Associazione ha stipulato eventuali contratti commerciali.
Articolo 18. ANNO SOCIALE, RENDICONTO FINANZIARIO E PATRIMONIO
L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario e la relazione esplicativa devono essere approvati dall’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, quindi entro il 30 aprile. Devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; fondi di riserva, quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, degli Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e altre entrate compatibili con le finalità sociali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo a favore di attività istituzionali statutariamente previste o di attività a queste ultime direttamente connesse.
Articolo 19. TRASFORMAZIONE
L’Assemblea Straordinaria dei Soci potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n.50.
Articolo 20. SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento (la cessazione o l’estinzione) dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale. Non sono ammesse deleghe. A Seguito dell’atto di scioglimento (cessazione o estinzione) deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, il Collegio dei Probiviri si occuperà della liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e dell’estinzione delle obbligazioni in essere. Qualora il Collegio dei Probiviri, essendo un organo facoltativo, non dovesse essere stato eletto, l’Assemblea dei Soci all’atto di scioglimento (cessazione o estinzione) dell’Associazione provvederà a nominare un “liquidatore” con facoltà di nominare anche un “non socio”. La destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione, dovrà essere devoluto obbligatoriamente (riferimento Legge 383/2000 e successive modifiche) ad altre Associazioni che perseguano fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 21. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale amichevole composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente (Collegio dei Probiviri). La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’arbitrato avrà luogo presso la sede sociale dell’Associazione e il collegio giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
Articolo 22. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti degli Enti a cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Il Presidente Il Segretario